Ultima modifica: 26 novembre 2019

Azioni di promozione alla sicurezza e alla salute. Prevenzione della dipendenza da fumo.

Circ. n. 175

 

AI DOCENTI

AGLI STUDENTI

ALLE FAMIGLIE

AL DSGA

AL PERSONALE ATA


Oggetto: Azioni di promozione alla sicurezza e alla salute. Prevenzione della dipendenza da fumo.


I PARTE

L’abitudine al fumo, il più frequente e pericoloso fattore di rischio per la salute, si acquisisce precocemente e si consolida in una vera e propria dipendenza durante gli anni di frequenza scolastica, tra i 12 e i 18 anni. L’ambito scolastico è quindi il luogo ideale per promuovere la cultura del benessere e per contrastare l’avvio di questa dannosa abitudine.

La promozione della cultura della salute è obiettivo comune di quanti operano nella scuola, ed è per questo che nel nostro Istituto la responsabilità della promozione del divieto di fumo è condiviso dal corpo docente e dal personale scolastico.

Si ricorda pertanto al personale che, qualora si ravvisassero situazioni di illecito, tutti sono tenuti ad applicare la sanzione prevista dalla normativa e dal Regolamento d’Istituto (artt. 46 e 47).

 

II PARTE

La sanzione per il divieto di fumo nelle scuole statali viene applicata utilizzando il modulo “Verbale di constatazione per la violazione della normativa sul fumo” allegato alla presente circolare.

 

Cosa succede se si trasgredisce al divieto di fumo

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni:

  • provvedono alla redazione in triplice copia del verbale, previa identificazione del trasgressore;
  • individuano l’ammenda da comminare;
  • consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza;
  • consegnano la seconda e terza copia alla Segreteria didattica; l’ufficio trattiene la seconda copia agli atti (inviandone una copia alla famiglia tramite registro elettronico) e, in caso di mancato pagamento dell’ammenda entro 60 gg., trasmette la terza copia al Prefetto.


Cosa fanno gli incaricati?

In ordine di tempo, gli incaricati:

  • contestano al trasgressore che ha violato la normativa;
  • richiedono al trasgressore un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale; in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”;
  • qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”;
  • consegnano il verbale compilato in triplice copia all’A.A. sig.ra Anna Basso della Segreteria didattica.

 

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale).

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

 

 Dichiarazione dell’eventuale contravventore

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.
Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire al Dirigente scolastico o all’Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

 

Pagamento della sanzione

Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del  minimo della sanzione, entro il termine perentorio di gg. 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione. Ai sensi dell’art. 16 e dell’art. 10 (così come modificato dall’art. 96 del DL.vo. 507/1999) della legge n. 989/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d’accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

  • in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, indicando la causale del versamento (“infrazione al divieto di fumo – Istituto Moreschi – Milano”);
  • direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
  • presso gli uffici postali tramite bollettino C/C n. 3251 intestato a Tesoreria Provinciale di Milano, competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 gg., a mano o per posta, la ricevuta del versamento all’Istituto, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

L’interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente.

VERBALE CONTESTAZIONE DIVIETO FUMO

 

Milano, 26 novembre 2019

F.to Il Dirigente scolastico

(prof.ssa Maria Paola Morelli)