Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Direttiva di massima DSGA
In questa pagina è pubblicato il nuovo codice disciplinare relativo al personale ATA. CODICE DISCIPLINARE ATA
E’ pubblicato in questa pagina il piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2017/18 piano-attivita-ata
Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del D. I. 44/2001
Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
Testo Unico della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297)
PIANO ATTIVITA 2018 2019 definitivo Piano attività Ata